Approfondimenti Capital Markets Reg. UE 2020/1503 Lending crowdfunding

La tutela degli investitori nel lending crowdfunding

Clausole di mandato, limiti del Regolamento ECSP e soluzioni de lege ferenda per la gestione collettiva dei crediti in default.

Nota editoriale

Questa pagina è una rielaborazione editoriale di CrowdAction basata sull'articolo «La tutela degli investitori nel lending crowdfunding» di Francesco M. Stocco (Partner, Alma LED), pubblicato su dirittobancario.it il 30 luglio 2025.

Le analisi, le argomentazioni giuridiche e le conclusioni presentate di seguito rispecchiano il pensiero dell'autore originale. CrowdAction non è l'autore dell'articolo né è affiliata all'avv. Stocco, ad Alma LED o alla testata Diritto Bancario. Per il testo integrale e ufficiale si rimanda alla fonte originale.

I termini del problema

Le piattaforme di lending crowdfunding convogliano il risparmio di una pluralità di investitori retail verso soggetti prenditori, tipicamente piccole e medie imprese. Quando il prenditore non riesce a far fronte alle obbligazioni restitutorie — per ritardi nei pagamenti, stati di crisi o vere e proprie insolvenze — emerge con forza il tema della tutela degli investitori-creditori.

La frammentazione dei crediti costituisce il nodo gordiano del problema: i singoli investimenti sono spesso di importo contenuto, talvolta inferiore al costo stesso delle attività di recupero. Ciascun creditore, preso singolarmente, si trova in una posizione di sostanziale impotenza: il recupero individuale è antieconomico, mentre il debitore — consapevole di questa asimmetria — può essere indotto a comportamenti opportunistici (moral hazard).

L'analisi si concentra su quattro domande fondamentali: l'effettività degli strumenti di tutela degli investitori; gli incentivi al moral hazard dei prenditori; il ruolo che le piattaforme possono o debbono svolgere; e l'adeguatezza del quadro normativo vigente.

La prassi di mercato

Per far fronte a questa criticità strutturale, le piattaforme hanno elaborato, in via autonoma, clausole di mandato inserite nei contratti di finanziamento. Tali clausole conferiscono alla piattaforma il potere di agire, in nome e per conto degli investitori, nei confronti del prenditore inadempiente: dalla messa in mora fino all'esercizio delle azioni giudiziarie di recupero, passando per la negoziazione di accordi transattivi.

Il contenuto di queste clausole varia sensibilmente da piattaforma a piattaforma. Alcune prevedono una rappresentanza esplicita ("in nome e per conto"); altre si limitano ad attribuire alla piattaforma il potere di compiere atti determinati senza una formale legittimazione rappresentativa; le versioni più ampie autorizzano il conferimento di incarichi a professionisti legali e la promozione di procedimenti giudiziari di recupero.

Limiti normativi all'operatività delle clausole

Il quadro regolatorio introduce tuttavia vincoli significativi che minano l'efficacia pratica di simili clausole.

Limiti di attività

Il recepimento della Direttiva sul mercato secondario (Dir. 2021/2167, D.Lgs. 116/2024) riserva le attività di recupero crediti ai soggetti iscritti ex art. 114.1 TUB o art. 115 TULPS. Le piattaforme ECSP sono autorizzate unicamente alla gestione della piattaforma, non al recupero dei crediti.

Requisiti di forma

L'art. 1350 c.c. impone la forma equivalente alla procura alle liti, richiedendo scrittura privata autenticata o firma digitale qualificata. L'accettazione standard delle condizioni generali di contratto non soddisfa questo requisito formale, creando un impedimento alla catena mandante-avvocato.

Divieto di qualità creditoria della piattaforma

Il Considerando 11 del Reg. (UE) 2020/1503 esclude espressamente che la piattaforma possa assumere la qualità di creditrice del prenditore. Ciò impedisce i consueti workaround attraverso cui un soggetto acquista una quota del credito per poi attivare i meccanismi di enforcement come creditore diretto.

Ulteriori limiti fattuali alle clausole

Al di là dei vincoli di ordine normativo, le clausole di mandato scontano una serie di ostacoli fattuali che ne riducono ulteriormente l'efficacia operativa.

  • Allocazione dei costi di recupero. I contratti di finanziamento raramente disciplinano la ripartizione delle spese di recupero in caso di inadempimento, rendendo incerto il profilo economico dell'attività.
  • Incertezza sull'ampiezza del mandato. Quando il prenditore propone accordi transattivi o piani di ristrutturazione, non è chiaro se e in che misura la piattaforma sia legittimata ad accettare in nome degli investitori, con rischi di responsabilità per eccesso di mandato.
  • Procedure di insolvenza formali. L'apertura di procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione ex art. 61 CCII) richiede firme autenticate di ciascun creditore per gli atti dispositivi dei crediti, rendendo la gestione collettiva operativamente gravosa.

Prime conclusioni sulla validità delle clausole di mandato

Nonostante i limiti sopra esaminati, le clausole di mandato sembrano reggere ad un giudizio di validità, ancorché con riserve.

Le clausole non sembrano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico: la tutela degli investitori costituisce un interesse meritevole ex art. 1322 c.c. Il silenzio del Regolamento ECSP sul punto non equivale a divieto di adottare misure accessorie di protezione degli investitori. Il rapporto di accessorietà tra il mandato e il servizio di crowdfunding depone per la liceità della clausola.

Se le clausole eccedono l'oggetto sociale della piattaforma, potrebbero integrare atti ultra vires annullabili ai sensi dell'art. 2384 c.c. Tuttavia si tratta di una conseguenza secondaria: la gestione del recupero crediti è funzionalmente connessa all'attività di intermediazione creditizia svolta dalla piattaforma.

Il profilo più critico riguarda la potenziale disallineazione degli interessi: gli investitori possono avere preferenze divergenti (alcuni propendono per l'accordo transattivo, altri per la riscossione integrale, altri ancora per il write-off immediato) e gli interessi della piattaforma possono non coincidere con quelli dell'insieme dei creditori. Ciò pone delicati problemi di buona fede esecutiva (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.).

In definitiva, la legittimità dell'esercizio del mandato richiede che la piattaforma dimostri di aver agito nel miglior interesse degli investitori secondo canoni di buona fede oggettiva. La difformità nell'esecuzione espone la piattaforma a responsabilità risarcitoria.

Possibili soluzioni pratiche

Una soluzione praticabile consiste nell'affidare il recupero dei crediti a un soggetto terzo indipendente, dotato di un'ampia delega negoziale e decisionale. Il modello teoricamente più efficace prevede la nomina di un rappresentante professionale che operi sulla base di procure autenticate o firme digitali qualificate rilasciate da ciascun investitore.

Un ulteriore ostacolo strutturale risiede nel fatto che la privazione degli strumenti di tutela riduce l'attrattività del crowdfunding come forma di investimento, innescando un circolo vizioso che deprime la raccolta e, con essa, la capacità delle piattaforme di sostenere i costi del recupero.

… e nuovi interventi normativi

La soluzione strutturale richiede un intervento del legislatore. La proposta avanzata dall'Autore è di estendere al crowdfunding il modello già sperimentato per le emissioni obbligazionarie, introducendo per via normativa la figura del rappresentante comune degli investitori.

Proposta de lege ferenda

Sul modello degli artt. 2414-bis e 2418 c.c. (assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune degli obbligazionisti), si propone di attribuire per legge al rappresentante comune degli investitori:

  • Legittimazione processuale attiva e passiva per agire in giudizio nell'interesse della collettività degli investitori.
  • Capacità di garanzia nei confronti dei prenditori e delle controparti negoziali.
  • Nomina secondo un meccanismo di deliberazione a maggioranza degli investitori, con regole di funzionamento certe e trasparenti.
  • Indipendenza dalla piattaforma, per eliminare i conflitti di interesse strutturali.

Questo assetto consentirebbe una gestione più efficace dei default, ridurrebbe gli incentivi al moral hazard dei prenditori — oggi consapevoli dell'impotenza dei singoli creditori — e offrirebbe agli investitori un grado di certezza e tutela comparabile a quello riconosciuto ai possessori di obbligazioni societarie.

In prospettiva, l'adozione di tale framework normativo potrebbe ampliare la platea degli investitori disposti ad allocare risorse nel lending crowdfunding, rafforzando la fiducia nel mercato e favorendone lo sviluppo.

Riferimenti normativi
  • UE Reg. (UE) 2020/1503 — Regolamento ECSP
    Considerando 11: divieto di qualità creditoria della piattaforma
  • UE Dir. (UE) 2021/2167 — Direttiva mercato secondario
  • IT D.Lgs. 116/2024 — Recepimento Dir. 2021/2167
  • IT D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi (CCII)
    Art. 61: accordi di ristrutturazione estesi
Codice civile
  • Art. 1175 — Comportamento secondo correttezza
  • Art. 1350 — Atti che devono farsi per iscritto (forma procura alle liti)
  • Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
  • Art. 1418 — Cause di nullità del contratto
  • Art. 2028 — Gestione di affari altrui
  • Art. 2384 — Poteri di rappresentanza (ultra vires)
  • Art. 2414-bis — Rappresentante degli obbligazionisti: garanzie
  • Art. 2418 — Rappresentante comune degli obbligazionisti
Fonte originale

Articolo di:

Francesco M. Stocco

Partner, Alma LED

Pubblicato su Diritto Bancario il 30 luglio 2025.

Leggi l'originale

Questa pagina è una rielaborazione editoriale di CrowdAction. CrowdAction non è affiliata all'autore né alla testata.

Sei un investitore Recrowd?

Questi temi normativi sono al centro della nostra azione collettiva. Unisciti agli investitori che stanno coordinando la tutela dei propri crediti.